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Modalità di elezione
Premesse
Gli articoli 47 e 48 dello Statuto di autonomia prevedono che il Consiglio provinciale venga eletto, per la durata di cinque anni, con sistema proporzionale e a suffragio universale diretto e segreto, che le elezioni vengano indette dal presidente della Provincia e che esse abbiano luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio.
L'articolo 47 dello Statuto prevede altresì poi che il Consiglio provinciale determini, con legge provinciale da adottarsi a maggioranza assoluta dei suoi componenti, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dallo Statuto stesso, la forma di governo della Provincia e con ciò specificatamente anche le modalità di elezione del Consiglio provinciale.
Il Consiglio provinciale ha disciplinato la sua elezione, nonché l’elezione del Presidente della Provincia e la composizione ed elezione della Giunta provinciale attraverso la legge provinciale 19 settembre 2017, n. 14, recante “Disposizioni sull’elezione del Consiglio provinciale, del presidente della Provincia e sulla composizione ed elezione della Giunta provinciale”. Questa disciplina è stata applicata per la prima volta in occasione delle elezioni del Consiglio provinciale del 2018.
Disciplina vigente
Per l'elezione del Consiglio provinciale il territorio della provincia di Bolzano costituisce un unico collegio elettorale.
A esprimere il loro voto (diritto elettorale attivo) sono chiamati/e tutti i cittadini/tutte le cittadine che alla data dell'elezione abbiano compiuto 18 anni, sono iscritti/e nelle liste elettorali compilate ai sensi del DPR 20 marzo 1967, n. 223, e successive modifiche, hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l’elezione e che hanno maturato nel territorio della Regione Trentino – Alto Adige un’anzianità residenziale, senza soluzione di continuità, di durata almeno quadriennale alla data della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali. Nel caso in cui il requisito dell’anzianità residenziale dovesse risultare di durata eguale in ciascuna delle Provincie autonome, si procederà all’iscrizione dell’elettore/ elettrice nelle liste elettorali dell’ultimo Comune di residenza. Sono eleggibili invece a consigliere/a provinciale (diritto elettorale passivo) tutti i cittadini/ tutte le cittadine residenti alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali in un Comune della Regione Trentino – Alto Adige, che hanno compiuto il diciottesimo anno di età entro il giorno stabilito per l’elezione e che sono iscritti/e nelle liste elettorali compilate ai sensi del DPR 20 marzo 1967, n. 223 e successive modifiche.
L'esercizio del voto è un diritto e un dovere civico. Ogni elettore/elettrice dispone di un voto di lista. Il voto viene espresso barrando sulla scheda elettorale il simbolo della lista prescelta. L'elettore/l'elettrice ha inoltre la facoltà di attribuire fino a quattro voti di preferenza a candidati/e della lista votata.
Per l’assegnazione dei seggi a ciascuna lista, si divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri assegnati (35), aumentato di due (quindi 37), ottenendo così il quoziente elettorale; nell’effettuare la divisione si arrotonda l’eventuale parte frazionaria all’unità superiore. Si attribuiscono quindi a ciascuna lista elettorale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nel numero di voti ottenuto da ciascuna lista. Se il numero dei seggi da attribuire alle varie liste superi il numero di 35, dovranno essere ripetute le operazioni con un nuovo quoziente elettorale ottenuto diminuendo di un’unità il divisore. Ove dopo il primo riparto risultassero seggi non attribuiti, l’ufficio elettorale centrale compone la graduatoria delle cifre dei voti residui di tutte le liste e sceglie, tra le cifre dei voti residui di tutte le liste, le più alte, in numero uguale ai seggi rimasti da attribuire (seggi residui), e attribuisce un ulteriore seggio a ciascuna delle liste alle quali appartengono tali cifre dei voti residui. A parità di cifre dei voti residui il seggio residuo è attribuito alla lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. A queste operazioni partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto il quoziente elettorale intero.
La legge elettorale salvaguarda, garantendo l'elezione di un consigliere/una consigliera, la rappresentanza in Consiglio provinciale anche del gruppo linguistico ladino, ossia del più piccolo (4,5 %) dei gruppi linguistici presenti in provincia di Bolzano (la consistenza del gruppo linguistico tedesco è del 69,4 %, quello del gruppo linguistico italiano del 26 %).
L'organizzazione e lo svolgimento delle operazioni elettorali spetta alla Giunta provinciale presso la quale è costituito l'Ufficio elettorale centrale composto da tre magistrati.
aggionato a ottobre 2021