Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano

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L'assunzione temporanea al servizio del Consiglio provinciale

Aggiornamento della normativa
(approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
n. 31/05 del 15-12-2005)

Art. 1
Assunzione di personale provvisorio e/o supplente nella pianta organica generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Graduatorie

1.1 Per l'assunzione di personale provvisorio e supplente sono istituite per i singoli profili pro­fessionali della pianta organica generale apposite graduatorie a carattere permanente, pertanto non è necessario ripresentare la domanda ad ogni scadenza di graduatoria. Le gra­duatorie vengono aggiornate rispettivamente entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno in rela­zione alle domande di inclusione nelle graduatorie pervenute all'Amministrazione rispet­tiva­mente entro il 15 maggio ed il 15 novembre dello stesso anno.
1.2 Nel caso in cui per un profilo professionale venga indetto il reclutamento di personale me­diante prove selettive, la corrispondente graduatoria è utilizzata anche ai fini del­l'assun­zione a tempo determinato.
1.3

Per i seguenti profili professionali è prevista la formazione di graduatorie:

VIII qualifica funzionale
- traduttore/traduttrice
- interprete-traduttore/interprete-traduttrice
- esperto/esperta - settore amministrativo
- esperto/esperta - settore legale e legislativo

VI qualifica funzionale
- collaboratore amministrativo/collaboratrice amministrativa
- contabile

V qualifica funzionale
- operatore amministrativo/operatrice amministrativa e di segreteria

IV qualifica funzionale
- coadiutore/coadiutrice dei servizi generali consiliari

1.4 I profili professionali per i quali si formano le graduatorie potranno essere rideterminati con de­liberazione dell'Ufficio presidenza del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ad ogni scadenza di graduatoria.
1.5

Per i profili professionali per i quali non si formano graduatorie ovvero per le graduatorie esau­­ri­te si procede come segue:

a) I posti vengono offerti mediante inserzione nei giornali.
b) Una commissione composta da tre membri determina il grado di idoneità degli interessati ai posti offerti mediante un apposito esame. La stesura della graduatoria per l'assunzione di personale provvisorio e supplente viene effettuata in questo caso esclusivamente sulla base del grado di idoneità dei singoli candidati/delle singole candidate in possesso dei requisiti richiesti. La commissione di cui sopra è nominata con deliberazione dell'Ufficio di presidenza. Se necessario, la commissione può avvalersi di persone particolarmente esperte nelle rispettive discipline.
c) Qualora dopo 15 giorni dalla pubblicazione non sia pervenuta alcuna domanda, l'as­sunzione viene disposta mediante chiamata diretta di persona ritenuta idonea all'esple­tamento del servizio e che sia in possesso dei requisiti prescritti.

Art. 2
Titoli di studio e titoli professionali

2.1 Per l'inclusione nelle rispettive graduatorie sono richiesti i titoli di studio previsti dalle vigenti disposizioni per l'accesso ai singoli profili professionali nonché i titoli professionali even­tualmente previsti.

Art. 3
Gestione e amministrazione delle graduatorie

3.1 Le graduatorie di cui all'articolo precedente, distinte per profilo pro­fessio­nale, sono predisposte, secondo l'allegata tabella di valutazione dei titoli (allegato 2), dall'Ufficio amministrazione - affari del personale del Consiglio provinciale.
3.2 In sede di aggiornamento delle graduatorie coloro che risultano già inclusi nelle medesime possono produrre entro i termini di scadenza previsti per la presentazione delle relative do­mande ulteriori titoli valutabili ovvero titoli di preferenza nel frattempo conseguiti, allo scopo di conseguire una migliore posizione nelle graduatorie stesse. Il punteggio spettante per eve­tuali servizi prestati nel frattempo presso il Consiglio provinciale viene attribuito d'ufficio e pertanto valutato.
3.3 In caso di parità di punteggio si applicano i criteri di preferenza stabiliti per l'accesso all'impiego statale: D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487.
3.4 Il personale in servizio nell'anno che termina alla data di scadenza utile per l'iscrizione in graduatoria, assunto nel rispetto di una graduatoria, ha titolo di precedenza nelle graduatoria del corrispondente profilo professionale, tenuto conto della maggiore anzianità di servizio. Tale titolo di precedenza spetta anche al personale assunto per chiamata diretta ai sensi del­l'art. 4, comma 2.
3.5 Gli/Le aspiranti che abbiano conseguito l'idoneità nel reclutamento di personale mediante pro­ve selettive, hanno la precedenza nella graduatoria del relativo profilo professionale nei confronti di aspiranti non ancora esaminati.
3.6 15 giorni prima della pubblicazione delle graduatorie definitive si pubblicano le graduatorie provvisorie presso la sede del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, Bolzano, via Crispi, n. 6. Pertanto gli/le aspiranti interessati/e hanno la possibilità di segnalare eventuali errori entro il periodo di pubblicazione. Le graduatorie definitive sono approvate con decreto del Segretario generale del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano, vengono pub­blicate presso la sede predetta e depositate presso l'Ufficio amministrazione - affari del personale. Sono applicate a decorrere dal 1° gennaio e 1° luglio di ciascun anno.
3.7 Nello spirito di un rapporto costruttivo di collaborazione tra Amministrazione e cittadino, l'aspirante è invitato/a a segnalare eventuali errori riscontrati nelle graduatorie provvisorie entro il periodo di pubblicazione di 15 giorni. Rimane comunque aperta la possibilità di presentare ricorso gerarchico all'Ufficio di presidenza contro il provvedimento di ap­pro­vazione delle graduatorie definitive, nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione delle stesse.


Art. 4
Cancellazione dalla graduatoria, perdita della precedenza

4.1 Qualora, senza giustificato motivo, un/una aspirante non accetti l'offerta di un posto o non presenti i documenti entro il termine fissato oppure non inizi il servizio alla data convenuta, è cancellato/a dalla corrispondente graduatoria, a meno che non si tratti della graduatoria di un profilo professionale per il quale è stato indetto il reclutamento mediante prove selettive.
L'impiegato/a che si dimette volontariamente dal servizio è cancellato/a dalla relativa gra­duatoria. Altri casi di cancellazione sono previsti per scarso rendimento e per motivi di­sciplinari (vedi art. 8). L'assegnazione nonché l'accettazione di un posto fisso (a tempo inde­terminato) comporta la cancellazione dell'aspirante dalla relativa graduatoria.
4.2 Un/Una aspirante cancellato/a da una graduatoria può ripresentare immediatamente la do­man­da di inserimento nella graduatoria successiva. Chi però, senza giustificato motivo, benché invitato/a, non si sottopone alle prove selettive di un reclutamento oppure non le supera, è cancellato/a dalla graduatoria del relativo profilo professionale per la durata di sei mesi a de­correre dalla pubblicazione della graduatoria finale di merito. Trascorso tale periodo l'inte­ressato/a può presentare una nuova domanda di inserimento nella graduatoria per l'as­sun­­zione di personale provvisorio e supplente.
4.3 Perde la precedenza nella graduatoria, dovuta ad un incarico a tempo determinato, colui/colei che senza giustificato motivo non si sottopone alle prove di un concorso oppure di un reclu­ta­mento alle quali è stato/a invitato/a oppure qualora non riesca a conseguire l'idoneità.

Art. 5
Domande

5.1 Per essere assunti presso il Consiglio provinciale si deve aver compiuto il 18° anno di età.
5.2 Le domande finalizzate all'inserimento nelle graduatorie vanno redatte secondo il fac-simile allegato (allegato 1), e risultano essere presentate entro il termine prestabilito:

a) nel caso che vengano presentate presso l'ufficio amministrazione - affari del personale en­tro le ore 12.00 del 15 maggio ovvero del 15 novembre;
b) nel caso che vengano spedite con lettera raccomandata entro le predette date. Al ri­guardo è determinante il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
5.3 Con una sola domanda è consentito chiedere l'inserimento in più graduatorie, purché il titolo di studio e gli eventuali altri requisiti professionali posseduti siano validi per le qualifiche ed i profili richiesti.
5.4

Gli/Le aspiranti sono invitati ad informarsi già in sede di presentazione della domanda sulle diverse possibilità di impiego e a decidere pertanto:
- i profili professionali più appropriati;
- il rapporto di servizio che interessa (a tempo pieno oppure a tempo parziale).
Le indicazioni fatte vengono prese in considerazione nel rispetto delle limitazioni sopra espo­ste. La scelta fatta è revocabile e può essere modificata a ciascuna scadenza utile alla pre­sen­tazione delle domande.

5.5 La richiesta di assunzione a tempo determinato è nel contempo considerata quale richiesta di partecipazione al concorso, nel caso che per un profilo professionale sia stato indetto il reclu­tamento di personale mediante prove selettive.
5.6

I titoli di studio e/o professionali vanno presentati in copia semplice o dichiarati mediante di­chiarazione sostitutiva di certificazioni. Lo stesso dicasi per il libretto di lavoro oppure il cer­tificato di servizio rilasciato dal datore di lavoro a dimo­stra­zione dell'esperienza pro­fes­sionale. Per il resto l'aspirante segue le indicazioni contenute nel fac-simile di domanda.
Le lauree conseguite in Austria sono valide a tutti gli effetti dalla data del loro con­se­gui­mento, qualora nel vigente accordo sui titoli di studio concluso tra l'Austria e l'Italia non siano previsti esami integrativi al fine del loro riconoscimento. Per i restanti titoli di studio o professionali non ancora riconosciuti, conseguiti in un paese dell'Unione Europea, l'aspirante è ammesso/a con riserva nella graduatoria, purché abbia assolto gli esami in­tegrativi oppure le misure compensative eventualmente previste entro il termine utile alla presentazione delle domande. E' nell'interesse dell'aspirante allegare alla domanda tutta la documentazione atta a provare i voti o giudizi riportati in occasione del conseguimento del titolo di studio o profes­sionale. L'aspirante ammesso/a con riserva deve presentare il titolo di studio o professionale al più tardi in sede di assunzione.

5.7 Le domande decadono nel caso non vengano confermate entro il biennio dall'appro­va­zione del­­la graduatoria nella quale l'aspirante è stato/a iscritto/a per effetto della domanda pre­sentata. La conferma della domanda deve essere effettuata entro le scadenze previste dalla cfr. 5.2. Non decadono le domande degli/delle aspiranti che entro il citato biennio siano stati/e assunti in servizio presso il Consiglio provinciale.
5.8 In sede di conferma della domanda l'aspirante dovrà aggiornare la sua posizione rela­ti­va­mente a disoccupazione, sussidio di minimo vitale, figli minori a carico; in mancanza delle indicazioni corrispondenti, il punteggio già attribuito è azzerato.
5.9 In caso di cancellazione dell'aspirante dalle graduatorie, i documenti originali allegati alle domande vengono restituiti d'ufficio. I documenti presentati in copia invece vengono tenuti a disposizione dell'interessato/a per un biennio a decorrere dalla cancellazione dell'aspirante dalle graduatorie e quindi eliminati.
5.10 Coloro che, sulla base di indicazioni mendaci oppure documenti falsi, riescano ad acquisire l'in­­clusione nelle graduatorie oppure coloro che riescano ad ottenere addirittura degli inca­richi, subiscono l'annullamento degli incarichi stessi, la cancellazione permanente da tutte le graduatorie e le conseguenze penali previste.
5.11 La presentazione della domanda di iscrizione in una delle graduatorie comporta l'assenso esplicito del candidato/della candidata all'uso, ai sensi della vigente normativa, dei dati per­sonali da parte dell'Amministrazione e alla presa in visione degli stessi da parte di al­tri/al­tre concorrenti, in quanto rilevanti ai fini dell'assunzione.

Art. 6
Offerta dei posti

6.1 I posti da coprire vengono comunicati agli/alle aspiranti, salvo nei casi di cui all'art. 9, rigo­ro­samente secondo l'ordine di graduatoria mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritor­no. Ove sia possibile, la comunicazione viene consegnata a mano all'avente diritto che appo­ne la firma e la data della consegna sulla copia della stessa. A mano può essere conse­gnata all'Ufficio amministrazione - affari del personale anche la lettera con la quale l'avente diritto dichiara di accettare il posto.
6.2 L'offerta dovrà essere accettata per iscritto entro e non oltre cinque giorni a decorrere dal rice­vimento della stessa; in caso contrario subentrano le disposizioni di cui alla cfr. 5.1.
6.3 Coloro che accettano l'offerta saranno invitati, limitatamente ai posti da coprire, a presentare, entro il termine stabilito, la documentazione utile all'assunzione presso il Consiglio pro­vinciale. Quindi verrà stipulato il contratto di lavoro. L'assunzione del servizio deve aver luo­go, a contratto stipulato, entro il termine stabilito.
6.4 Nei casi in cui si prevedano alternativamente più titoli di studio (professionali) per l'accesso ad un profilo professionale e particolari circostanze richiedano l'assunzione di una persona in possesso di un particolare titolo di studio (professionale) fra quelli previsti, alla copertura del posto possono concorrere in ordine di graduatoria unicamente coloro che siano in possesso del titolo di studio (professionale) specificatamente richiesto.
6.5 L'offerta di posti a candidati/e già in servizio presso il Consiglio provinciale, che per effetto delle disposizioni sulla mobilità orizzontale oppure verticale sono iscritti nelle graduatorie predisposte anche ai fini dell'espletamento del reclutamento mediante prove selettive, è sog­getta al superamento delle corrispondenti prove selettive.
6.6 Inoltre è fatta salva la facoltà dell'Ufficio di presidenza del Consiglio provinciale di assumere aspiranti dichiarati/e idonei/e in seguito a concorso pubblico indetto dal Consiglio provinciale per il corrispondente profilo professionale.

Art. 7
Valutazione - Risoluzione del rapporto d'impiego

7.1 Anche il servizio a tempo determinato assume per l'amministrazione una particolare impor­tanza e pertanto viene valutato.
7.2 Le valutazioni negative hanno delle conseguenze. In caso di scarso rendimento il rapporto di servizio a tempo determinato viene immediatamente risolto.
7.3 Nel caso che un rapporto di servizio venga risolto a causa di un persistente insufficiente ren­dimento oppure per il mancato superamento del periodo di prova, l'interessato/a non può più chiedere l'inserimento nella graduatoria del corrispondente profilo professionale; inoltre il servizio prestato presso il Consiglio provinciale non viene preso in considerazione.
7.4 Qualora la risoluzione del rapporto di servizio si ripeta per lo stesso motivo in un altro profilo professionale, l'aspirante è cancellato/a da tutte le graduatorie e decade dal diritto di iscriversi in qualsivoglia graduatoria.
7.5 Coloro che vengono licenziati/e dal servizio per motivi disciplinari sono cancellati/e da tutte le graduatorie e decadono dal diritto di iscriversi in qualsivoglia graduatoria.
7.6 Per il personale provvisorio o supplente che non riporti l'idoneità in sede di concorso pub­­blico per lo stesso profilo, il rapporto di lavoro è in ogni caso risolto con la data di inizio del servizio a tempo indeterminato dei vincitori del concorso stesso.

Art. 8
Prove attitudinali

8.1 Per quanto riguarda i profili professionali di operatore amministrativo/operatrice amministrativa e di segreteria (V qualifica funzionale), traduttore/traduttrice risp. interprete-traduttore/interprete-traduttrice (VIII qualifica funzionale), i candidati/le candidate verranno invitati/e, in ordine di graduatoria e tenendo conto del gruppo linguistico di volta in volta richiesto, a sostenere una prova attitudinale. Alla medesima prova attitudinale potranno essere invitati/e fino ad un numero di candidati/e triplo rispetto al numero di posti da coprire. Se avrà riportato l'idoneità, al candidato/alla candidata che in graduatoria figura quale primo/prima avente diritto verrà offerto il posto. In caso contrario si procederà all'assunzione del secondo/della seconda avente diritto in base alla graduatoria se risultato idoneo/a, e così di seguito seguendo l'ordine della stessa, fino ad esito positivo.
8.2 I candidati/le candidate verranno invitati/e alle prove mediante lettera raccomandata con rice­vuta di ritorno. L'idonei­tà verrà accertata da quattro apposite commissio­ni, nominate dal­l'Uf­ficio di presidenza all'inizio di ogni legi­slatura, che reste­ranno in carica per tutta la durata del­la stessa.
8.3 Le prove attitudinali consisteranno:
per il profilo professionale di operatore amministrativo/operatrice amministrativa e di segreteria:
in una prova di dattilografia composta dalla trascrizione dattiloscritta di un testo in lingua tedesca e di uno in lingua italiana su personal computer nel programma di elaborazione testi MS-WORD 2000 (tastiera e programma di elaborazione testi in versione tedesca o italiana a scelta del candidato/della candidata).
Requisito minimo (velocità di battitura e ortografia): 1800 battute in 10 minuti con un massimo di errori pari allo 0,6%.
La prova s'intende superata se il requisito minimo è stato ottenuto nella trascrizione sia del testo italiano sia di quello tedesco.
per il profilo professionale di traduttore/traduttrice:
in due traduzioni scritte: una dall'italiano al tedesco ed una dal tedesco all'italiano (l'idoneità dovrà essere conseguita in entrambe le traduzioni);
per il profilo professionale di interprete-traduttore/interprete-traduttrice:
  in due traduzioni scritte (una dall'italiano al tedesco ed una dal tedesco all'italiano) più due traduzioni simultanee (una dall'italiano al tedesco ed una dal tedesco all'italiano). L'idoneità dovrà essere conseguita in tutte le quattro prove.
8.4 Chi senza giustificato motivo, benché invitato, non si sottopone alle prove attitudi­nali oppure non le su­pera, è cancellato dalla graduatoria del relati­vo profilo profes­sionale per l'intero periodo di validità della stessa, e potrà presentare domanda di in­serimento nella graduatoria suc­cessiva­.
8.5 L'idoneità riportata in una prova attitudinale di cui al presente articolo ha una validità di un anno.
8.6 Si prescinde dalla prova attitudinale per chi nell'anno prece­dente all'av­viamento della proce­dura di assunzione abbia già sostenuto con esito positivo un concorso pubblico, delle prove selettive od un'altra procedura di selezione per il relativo profilo professio­nale indetti dal Consiglio provinciale.

LA PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
- Dr. Veronika Stirner Brantsch-
Allegati:
. Allegato 1: Modulo per la richiesta di inserimento nelle graduatorie per l'assunzione a tempo determinato Download
. Allegato 2: Tabella di valutazione dei titoli Download
. Allegato 3: Profili professionali (titoli di accesso) Download

Dichiarazioni sostitutive:
. Dichiarazione sostitutiva di certificazioni (obbligatorio) Download
. Dichiarazione sostitutiva di titoli di studio pdf.gif
. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietá pdf.gif
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