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CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
COMITATO PROVINCIALE PER LE COMUNICAZIONI
- REGOLAMENTO INTERNO -
(Art. 2, comma 8 della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6 - approvato all’unanimità dal Comitato provinciale per le comunicazioni nella seduta del 10-9-2004)
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Art. 1
Sedute del Comitato
- Il Comitato si riunisce nella propria sede in Bolzano, salvo diversa disposizione, da indicarsi nell’avviso di convocazione.
- Il Comitato si riunisce quando il Presidente ravvisi ragioni di opportunità o di urgenza ovvero sulla base di un calendario preventivamente concordato con i componenti. Si riunisce altresì quando al Presidente pervenga richiesta scritta e motivata di almeno due componenti o del Presidente del Consiglio o del Presidente della Provincia o del Ministero delle Comunicazioni o dell’Autorità per le garanzie nelle Comunicazioni.
- Le sedute del Comitato non sono pubbliche. Ad esse partecipano i componenti assegnati e il segretario del Comitato. Possono essere invitati alle sedute del Comitato, a fini informativi ed istruttori, dirigenti e funzionari della Regione, delle Province, dei Comuni, dell’Amministrazione statale e dell’Autorità nonché tutti i soggetti indicati nell’art. 6 della L.P. 18 marzo 2002, n. 6. I soggetti esterni partecipano alla discussione nei tempi e modi stabiliti dal Presidente, ma non alla votazione. Il Comitato ha altresì la facoltà di invitare alle sedute e di sentire chiunque ritenga utile per l’espletamento dei propri compiti.
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Art. 2
Convocazione
- Il Comitato è convocato dal Presidente.
- Il Segretario invia l’avviso di convocazione con l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo della riunione e degli argomenti dell’ordine del giorno a tutti i componenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anticipata via fax o via e-mail almeno cinque giorni prima della data fissata.
- L’ordine del giorno sarà contestualmente inviato dal Segretario al Presidente del Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia.

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Art. 3
Sedute urgenti
- La comunicazione di una riunione urgente, dell’ora e della sede può essere data, oltre che per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche per telefono, fax o e-mail al numero di utenza risultante agli atti della segreteria e, ove possibile, 48 ore prima.
- In tal caso costituisce prova dell’avvenuta comunicazione l’attestazione apposta dal Segretario in calce all’ordine del giorno, unitamente all’indicazione del mezzo usato nonché del giorno e dell’ora in cui è stata inviata la comunicazione.

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Art. 4
Incarichi specifici
- Il Comitato, su proposta del Presidente, può attribuire ad uno o più membri l’incarico di curare, anche in via continuativa, specifici settori di attività.

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Art. 5
Partecipazione alle sedute, assenze, decadenze e dimissioni dei componenti
- Alle sedute partecipano, con diritto di intervento e di voto, i componenti del Comitato.
- In caso di impedimento, ciascun componente informa preventivamente il Presidente o la segreteria del Comitato.
- Il componente che risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive decade dalla carica di componente del Comitato. Il Presidente, accertata la causa dell’impedimento, comunica il nome del componente al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Provincia per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
- Il componente che non intende più partecipare alle sedute del comitato deve rassegnare per iscritto le proprie dimissioni al Presidente del Consiglio, al Presidente della Provincia ed al Presidente del Comitato.

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Art. 6
Deliberazioni
- Per la validità delle sedute del Comitato è necessaria la presenza di due terzi dei suoi componenti.
- Il voto è espresso in modo palese per alzata di mano e il risultato della votazione è proclamato dal Presidente.
- Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità la proposta di deliberazione si intende respinta.
- Si procede per scrutinio segreto per deliberazioni riguardanti persone, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti presenti.

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Art. 7
Ordine del giorno
- Il Presidente redige l’ordine del giorno e, ove lo ritenga opportuno, nomina i relatori. Raccoglie eventuali proposte per l’ordine del giorno della successiva seduta e adotta i provvedimenti necessari per garantire un ordinato e spedito svolgimento dei lavori.
- Fatta eccezione per i casi di motivata urgenza, l’ordine del giorno redatto dal Presidente non può essere modificato o integrato nella riunione cui lo stesso si riferisce.
- Nei casi di motivata urgenza, è in facoltà del Presidente, o della maggioranza dei componenti presenti, di sottoporre alla deliberazione del Comitato, seduta stante, questioni non inserite all’ordine del giorno.

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Art. 8
Consultazione di atti e documenti
- Ogni componente ha la facoltà di consultare, gli atti e qualsiasi documentazione anche audiovisiva e/o digitale del Comitato e di ottenerne copia.

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Art. 9
Verbale delle sedute
- Di ogni riunione del Comitato è redatto a cura del Segretario il verbale che, oltre all’ora ed al luogo di apertura dei lavori, indica:
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- i componenti che partecipano alla seduta e i nomi dei componenti assenti,
- una sintesi degli argomenti trattati ed il nominativo degli intervenuti alla discussione,
- l’esito delle votazioni,
- l’ora di chiusura della seduta.
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- Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Comitato e non necessita di ulteriore approvazione.
- Ciascun componente del Comitato ha la facoltà di richiedere, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della copia del verbale, eventuali correzioni formali o precisazioni delle dichiarazioni da esso rese nel corso della seduta, che vengono apportate al verbale dal Segretario, previa approvazione del Presidente.

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Art. 10
Comunicati del Comitato
- Eventuali comunicati sono redatti su iniziativa del Presidente, del Vicepresidente o dello stesso Comitato.

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Art. 11
Obbligo di riservatezza
- I componenti del Comitato sono tenuti alla massima riservatezza in ordine alla discussione interna al Comitato stesso ed alle opinioni espresse dai singoli componenti nel corso delle sedute, soprattutto se si tratta di persone e dati.

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Art. 12
Modifiche del regolamento
- Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate con l’approvazione della maggioranza dei due terzi del Comitato.

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